Sez. 6, Sentenza n. 1286 del 20/11/2024 Cc. (dep. 13/01/2025) Rv. 287421-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro probatorio onnicomprensivo di messaggistica, fotografie e filmati archiviati nella memoria di un dispositivo elettronico - Obbligo di motivazione - Contenuto - Mancanza - Nullità - Sussistenza - Nullità derivata della copia forense - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Costituzione art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)