Sez. 4, Sentenza n. 3750 del 02/12/1988 Ud. (dep. 15/03/1989) Rv. 180769 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIPROPOSIZIONE QUASI TESTUALE DI MOTIVO DI APPELLO - GENERICITÀ - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIPROPOSIZIONE QUASI TESTUALE DI MOTIVO DI APPELLO - GENERICITÀ - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
In tema di impugnazioni, la riproposizione quasi testuale, nel ricorso per Cassazione, di motivo di appello è sanzionata da inammissibilità, per genericità, dato che la riproposizione (invariata) di censure, precedentemente espresse e valutate, non rende possibile il controllo al provvedimento impugnato da parte del giudice funzionalmente superiore, non essendo individuabili i punti della sentenza che si intendono sottoporre a ulteriore vaglio. (V mass n 164531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)