Sez. 1, Sentenza n. 5035 del 02/02/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164531 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - MERA RIPRODUZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER GENERICITÀ DEI MOTIVI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - MERA RIPRODUZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER GENERICITÀ DEI MOTIVI.*
È generica la deduzione in Cassazione del vizio di Mancanza di motivazione, previsto come causa di nullità della sentenza dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., quando a sostegno di essa il ricorrente si limiti a trascrivere i motivi di appello, senza formulare alcuna critica alla motivazione della sentenza di secondo grado che abbia già dato risposta a tali motivi. In tal caso il vizio denunciato resta indeterminato e la mera riproposizione delle doglianze precedentemente espresse non risponde all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice "ad quem" l'Esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato. (Conf mass n 155443 ed ivi citate; (Conf mass n 155201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)