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Sez. L, Sentenza n. 7775 del 03/08/1990 (Rv. 468525 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ATTO DI AVVIAMENTO - COSTITUZIONE AUTOMATICA ED AUTORITATIVA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENUTE NEL MODULO A STAMPA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PRODOTTO DAL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468525-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ATTO DI AVVIAMENTO - COSTITUZIONE AUTOMATICA ED AUTORITATIVA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENUTE NEL MODULO A STAMPA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PRODOTTO DAL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

In tema di collocamento ordinario (nella specie: di lavoratori agricoli), l'atto di avviamento dell'U.L.P.m.o. Non determina Costituzione automatica ed autoritativa del rapporto di lavoro, ma fa soltanto sorgere - a carico del datore e a favore del lavoratore - l'Obbligo di stipulare il contratto, lasciando all'autonomia delle parti la concreta Determinazione dei molteplici ed essenziali aspetti di questo. Consegue che tale Determinazione non può desumersi da clausole contemplate nel modulo a stampa predisposto dall'ufficio suddetto ed al medesimo prodotto dal datore di lavoro per la richiesta di mano d'opera, ma deve risultare da specifiche pattuizioni delle parti, anche se relative all'applicabilità del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore e categoria. (V 6224/87, mass n 454517).*

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)