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Sez. L, Sentenza n. 6224 del 15/07/1987 (Rv. 454517 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ATTO DI AVVIAMENTO - EFFETTI OBBLIGATORI - COMPORTAMENTO INADEMPIENTE DEL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO - LIMITI - INSUSSISTENZA DEL DOLO O DELLA COLPA - IRRILEVANZA - AFFIDAMENTO DEL DATORE DI LAVORO SUI PRECEDENTI ACCERTAMENTI SANITARI PREASSUNTIVI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454517-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ATTO DI AVVIAMENTO - EFFETTI OBBLIGATORI - COMPORTAMENTO INADEMPIENTE DEL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO - LIMITI - INSUSSISTENZA DEL DOLO O DELLA COLPA - IRRILEVANZA - AFFIDAMENTO DEL DATORE DI LAVORO SUI PRECEDENTI ACCERTAMENTI SANITARI PREASSUNTIVI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di collocamento ordinario, l'atto di avviamento dello U.P.l.m.o. Non determina la Costituzione automatica o autoritativa del rapporto di lavoro, ma fa soltanto sorgere un Obbligo - a carico del datore di lavoro ed in favore del lavoratore - di stipulare il contratto di lavoro, Obbligo che - pur non essendo suscettibile di esecuzione in Forma specifica, giacché sono lasciati all'autonomia delle parti molteplici ed essenziali elementi (quali la qualifica, le mansioni, la retribuzione, il periodo di prova) - è fonte di responsabilità contrattuale, cui deve esser ricondotta ogni ipotesi di inadempimento di uno specifico Obbligo (legale o contrattuale) preesistente, a meno che non sia stato avviato un lavoratore già in precedenza licenziato per giusta causa (art. 15 legge n. 264 del 1949) ovvero manchino o siano venuti a mancare gli elementi costitutivi ed essenziali per la stipulazione del contratto stesso, quale la idoneità fisica del lavoratore da accertarsi nei modi previsti dall'art. 5 stat. Lavoratori (che riguarda anche le visite preassuntive). Non rileva invece, ai fini dell'esonero della responsabilità contrattuale, la insussistenza del dolo o della colpa nel comportamento del datore di lavoro essendo sufficiente la imputabilità dell'inadempimento (art. 1218 cod. civ.) senza che, ove il lavoratore risulti fisicamente idoneo a seguito degli accertamenti tecnici d'ufficio disposti dal giudice in Sede contenziosa, possa tenersi conto dell'eventuale affidamento che il datore di lavoro possa aver fatto sui precedenti accertamenti sanitari preassuntivi, ancorché effettuati non solo illegittimamente, ma anche nelle forme di cui all'art. 5 della legge n. 300 del 1970. (V 1917/86, mass n 445178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)