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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018 (Rv. 652171 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Pronunce di illegittimità costituzionale "differita" - Efficacia sui procedimenti pendenti - Esclusione - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652171-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)