diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 21/05/1973 (Rv. 364191 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONTRATTI SINALLAGMATICI - RECIPROCHE INADEMPIENZE - VALUTAZIONE COMPARATIVA.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364191-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONTRATTI SINALLAGMATICI - RECIPROCHE INADEMPIENZE - VALUTAZIONE COMPARATIVA.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, al fine di stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole, e necessaria la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzare la loro effettiva gravita ed efficienza rispetto alla finalita economica del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte dello stesso. (Conf 996/70, mass n 346498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)