Sez. 1, Sentenza n. 3063 del 19/09/1975 (Rv. 377157 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RISPETTIVE INADEMPIENZE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RISPETTIVE INADEMPIENZE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive il giudice del merito, per poter stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole, non deve limitarsi ad esaminare l'inadempienza di uno solo dei contraenti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, per accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravita ed efficienza causale rispetto alla finalita economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte di esso. Il giudizio sulla sussistenza dei contrapposti inadempimenti e sulla prevalenza dell'inadempimento di uno dei contraenti rispetto a quello dell'altro, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, compete istituzionalmente al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici od errori di diritto. (V 1460/73, mass n 364191; 1039/73, mass n 363475).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)