Sez. L, Sentenza n. 4797 del 09/03/2004 (Rv. 570923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elementi distintivi del lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo - Volontà delle parti - Assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - Rilevanza decisiva - Fattispecie relativa a lavoro giornalistico.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, pur non potendosi prescindere dalla volontà delle parti contraenti, tenendo presente il "nomen juris" dalle stesse adottato, elemento fondamentale è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. (Nella specie, relativa a lavoro giornalistico, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, con inadeguata motivazione in ordine alle acquisizioni istruttorie, aveva ritenuto sussistente il requisito della subordinazione e aveva omesso di analizzare se le mansioni espletate configurassero quelle proprie della qualifica di redattore ovvero quelle di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del contratto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)