diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5426 del 07/04/2003 (Rv. 561947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elemento distintivo e parametro normativo del rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo - Assoggettamento contrattuale del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - Rilevanza - Apprezzamento circa la concreta riconducibilità del rapporto al parametro normativo del lavoro subordinato - Giudizio di fatto - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, reputando che essa avesse seguito un corretto - e, quindi, non sindacabile - percorso logico, laddove, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne aveva desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali - congiuntamente valutate - rappresentate dall'intenso vincolo gerarchico, dalle modalità della prestazione, preventivamente e dettagliatamente definite, dall'obbligo di osservare l'orario di lavoro, dall'assenza di autonomia, dalla struttura e cadenza della retribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)