Sez. 5, Sentenza n. 5434 del 20/12/1988 Ud. (dep. 13/04/1989) Rv. 181035 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MOTIVI CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - DISCIPLINA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MOTIVI CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - DISCIPLINA.*
In caso di enunciazione di motivi contestuali alla dichiarazione di impugnazione, antecedenti al deposito in cancelleria del provvedimento impugnato, l'ammissibilità di essi è condizionata alla desumibilità del vizio di legittimità denunziato dallo stesso dispositivo della sentenza, unico atto già reso pubblico ed immediatamente conosciuto dall'interessato. Quando, invece, i motivi di gravame contemplano unicamente vizi di motivazione, non possono per definizione ritenersi specifici, non potendo necessariamente avere relazione con le incognite ragioni della decisione, sicché incorrono nella genericità che li rende inammissibili perché in contrasto con il disposto dell'art. 201, settimo comma, cod. proc. pen.. (Conf mass n 168332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)