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Sez. 4, Sentenza n. 2495 del 19/11/1984 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168332 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRIMA DEL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - IPOTESI DEL MOTIVO CONTESTUALE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168332-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRIMA DEL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - IPOTESI DEL MOTIVO CONTESTUALE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - DISCIPLINA.*

Il principio secondo il quale non è ammissibile la impugnazione quando il motivo, con il quale si censura la motivazione di un provvedimento, sia stato presentato prima del deposito in cancelleria dello stesso, è valido anche nella ipotesi di enunciazione dei motivi contestuali alla dichiarazione di impugnazione. In tale caso, il gravame è sempre ammissibile se le censure concernono il dispositivo (atto immediatamente conosciuto dall'interessato) oppure, quando le doglianze riguardano la motivazione, se la decisione è stata depositata in cancelleria antecedentemente alla presentazione dei motivi. (Conf mass n 166219; (Conf mass n 163499; (Conf mass n 161425).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)