Sez. L, Sentenza n. 2353 del 17/04/1982 (Rv. 420240 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE - TERMINE - COMPUTO - REGOLA GENERALE DEL CALCOLO DEL SOLO GIORNO FINALE - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE - TERMINE - COMPUTO - REGOLA GENERALE DEL CALCOLO DEL SOLO GIORNO FINALE - APPLICABILITÀ.*
La regola generale sul computo dei termini, secondo la quale non si computa il giorno iniziale e si calcola invece quello finale, trova applicazione anche in ordine al computo del termine, di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, ai sensi del terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ., deve essere notificato alla controparte l'appello incidentale, non contenendo tale norma alcuna disciplina particolare per il computo del termine da essa previsto. (V 3690/81, mass n 414329; (V 2189/79, mass n 398537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)