Sez. L, Sentenza n. 3690 del 08/06/1981 (Rv. 414329 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - INCIDENTALE - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA - COMPUTO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - INCIDENTALE - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA - COMPUTO - CRITERI.*
Il termine di dieci giorni prima dell'udienza, stabilito dall'art 436 cod proc civ, sia per la Costituzione dell'appellato che per la notificazione dell'appello incidentale, mancando speciali Disposizioni che deroghino all'art 155 cod proc civ, deve essere computato considerando come utile per il compimento di dette attivita anche il giorno in cui il termine stesso viene ad esaurimento. (Conf 2189/79, mass n 398537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)