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Sez. L, Sentenza n. 3078 del 18/05/1985 (Rv. 440770 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLE SPESE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440770-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLE SPESE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Perché sia legittima la condanna del lavoratore al pagamento delle spese del giudizio, nelle controversie previdenziali ed assistenziali, a favore degli istituti di assistenza e di previdenza, è necessario che il giudice del merito compia un'indagine puntuale, fornendone adeguata motivazione, sulla ricorrenza di entrambe le relative condizioni giustificative, e, cioè, sia del requisito oggettivo, consistente nell'evidente infondatezza della domanda per carenza, prima facie, dei presupposti di fatto e di diritto; sia del requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza dello assicurato, ovvero nell'ignoranza addebitabile a mancato uso della normale diligenza, circa l'evidente infondatezza della sua pretesa. (Conf 1238/83, mass n 426022).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)