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Sez. 2, Ordinanza n. 8969 del 09/04/2026 (Rv. 677981-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Successioni - Legato di res litigiosa - Natura obbligatoria della disposizione testamentaria - Testamento olografo - Trasferimento del diritto controverso - Legato di cosa altrui ex art. 651 c.c. - Successione nel rapporto giuridico pendente per volontà del testatore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677981-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di successioni, il legato di res litigiosa, disposto anche mediante testamento olografo, integra un legato di cosa altrui ex art. 651 c.c. ed ha efficacia obbligatoria, in quanto il legatario, all'apertura della successione, non acquista la proprietà del bene attribuitogli, ma solo il diritto di conseguirne il trasferimento dal terzo, allorché il diritto oggetto del legato sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei successori a titolo particolare che in un testamento olografo il de cuius aveva nominato "al fine di proseguire il giudizio" trasferendogli "ogni titolarità sul giudizio in corso").

Cod. Civ. art. 651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)