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Sez. 2, Sentenza n. 11119 del 05/11/1998 (Rv. 520396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO | Relativi alla ammissibilità del ricorso - Notificazione - Omissione - Partecipazione del difensore della controparte all'udienza di discussione - Idoneità ai fini dell'attuazione del contraddittorio - Fattispecie - Verbale di pubblicazione del testamento olografo attestante la qualità del ricorrente di successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO

La mancata notificazione del documento tardivamente prodotto, ma concernente la ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della "legitimatio ad causam" (art. 372 cod. proc. civ.)non spiega effetti invalidanti comportanti l'inutilizzabilità del documento stesso (nella specie: verbale di pubblicazione del testamento olografo attestante la successione del legatario nel rapporto giuridico controverso) se il contraddittorio è assicurato dall'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)