Sez. 1, Sentenza n. 2222 del 14/04/1982 (Rv. 420087 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMABILITÀ - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - CONSEGUENZE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. DI TALI PROVVEDIMENTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMABILITÀ - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - CONSEGUENZE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. DI TALI PROVVEDIMENTI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a reclamo, con le modalità in esso previste, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di ripartizione dell'attivo, i provvedimenti medesimi sono direttamente impugnabili con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 5784/81, mass n 416499).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)