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Sez. 6, Sentenza n. 5661 del 23/01/1987 Ud. (dep. 08/05/1987) Rv. 175909 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - PROVVEDIMENTO DI APPOSIZIONE - CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ - LIMITI - PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - RIMOZIONE DEI SIGILLI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175909-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - PROVVEDIMENTO DI APPOSIZIONE - CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ - LIMITI - PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - RIMOZIONE DEI SIGILLI - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., la legge richiede soltanto che i sigilli siano apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, mobile o immobile, per fini pubblici. Il controllo sull'operatività del vincolo derivante dalla apposizione dei sigilli resta, dunque, limitato all'identificazione dell'autorità che li ha apposti, al solo fine di verificare la esistenza del relativo potere, e, inoltre, all'accertamento della esistenza della legge, ovvero del provvedimento autoritativo, anche se atipico che imponga o consenta tale apposizione. Non occorre, invece, che il provvedimento sia immune da vizi di legittimità, giacché questi, ove esistenti, devono essere fatti valere, nei modi di legge, ai fini della revoca della misura, e non giustificano l'autotutela attuata dall'interessato mediante la rimozione dei sigilli o altre condotte idonee ad eludere il citato vincolo di immodificabilità della cosa, istituito per finalità pubbliche. (Conf mass n 164698; (Conf mass n 164700; (Conf mass n 173091).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)