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Sez. 4, Sentenza n. 10089 del 13/05/1975 Ud. (dep. 30/10/1975) Rv. 131069 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO - OBBLIGATORIETA DELLA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131069-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO - OBBLIGATORIETA DELLA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale 27 aprile e 4 maggio 1972 n 77, (gazz uff del 10 maggio 1972 n 122)non ha prescritto che la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, notificato ai sensi dell'art 169, comma quinto, cod proc pen, avvenga necessariamente con l'inoltro della ricevuta di ritorno, a comprova del ricevimento dell'atto, bensi ha stabilito che la notificazione per deposito nella casa comunale si considera effettuato dalla data di ricezione e non di inoltro dell'avviso al destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)