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Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 21/05/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 211203 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone - Criteri di valutazione - Libero apprezzamento del giudice - Obbligo di motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211203-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

In tema di lettura di atti, l'art. 512 si riferisce genericamente alla sopravvenuta impossibilità, per fatti e circostanze imprevedibili, della ripetizione degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari. La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone, la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla p.g., al p.m. o al g.i.p., non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di motivare le sue decisioni. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la lettura delle dichiarazioni rese da cittadina straniera entrata clandestinamente in Italia e dedita alla prostituzione, ritenendo che quanto sopra non rendeva prevedibile ex ante l'irreperibilità della stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)