Sez. 5, Sentenza n. 6888 del 06/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218269 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Testimonianza indiretta - Irreperibilità del teste di riferimento - Applicabilità delle norme relative alla irreperibilità dell'imputato - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
In tema di testimonianza indiretta, la irreperibilità del testimone (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 195 cod.proc.pen., rende utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti che lo stesso ha riferito aver appreso da altri) è ipotesi che ha fondamento e disciplina del tutto diversi rispetto a quelli relativi alla irreperibilità dell'imputato, in quanto, le norme che prevedono la necessità di disporre ricerche di quest'ultimo, in caso di impossibilità di notificargli atti processuali, non sono applicabili anche al teste atteso che esse rispondono alla esigenza di assicurare il diritto di difesa (in ragione del quale, in caso di ricerche infruttuose, è prevista la emanazione del decreto di irreperibilità e la notifica degli atti al difensore); ne consegue che, di fronte alla impossibilità di notificare la citazione al testimone, è sufficiente a far ritenere la sua irreperibilità l'effettuazione di accertamenti anagrafici, che abbiano dato esito negativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)