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Sez. 1, Sentenza n. 1549 del 14/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201160 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Richiesta accolta - Adesione alla pena proposta dal giudice - Revocabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201160-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

La richiesta di applicazione di pena o l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente. Ne consegue che la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, avendo rinunciato a far valere le proprie eccezioni e difese, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi relative ai fatti dati per presupposti, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. (Fattispecie relativa a lamentata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per avere il giudice asseritamente omesso di motivare sulla esistenza di cause di non punibilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)