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Sez. 5, Sentenza n. 19123 del 16/03/2004 Cc. (dep. 23/04/2004) Rv. 227751 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Revocabilità fino al perfezionarsi dell'accordo - Regola generale - Previsione di cui all'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen. - Carattere particolare e circoscritto.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227751-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE

La parte che abbia avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può sempre revocarla, fino a che l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso, salvo che nella particolare e circoscritta ipotesi prevista, per il caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, dall'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 447 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)