Sez. 5, Sentenza n. 19123 del 16/03/2004 Cc. (dep. 23/04/2004) Rv. 227751 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Revocabilità fino al perfezionarsi dell'accordo - Regola generale - Previsione di cui all'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen. - Carattere particolare e circoscritto.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE
La parte che abbia avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può sempre revocarla, fino a che l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso, salvo che nella particolare e circoscritta ipotesi prevista, per il caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, dall'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 447 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)