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Sez. 3, Sentenza n. 8337 del 18/12/2000 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 218027 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa prevista dal D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Vasche a tenuta poggianti sul terreno - Divieto - Verifica sulle eventuali immissioni - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218027-01

ACQUE

In tema di scarico di reflui non autorizzato, già disciplinato dall'art. 21, comma 1, Legge 10 maggio 1976, n. 319, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 152, non è più punito il cd. scarico indiretto, salvo che trovi applicazione il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 2, in materia di rifiuti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale che aveva condannato, in base alla previsione abrogata, il titolare di un impianto di lavaggio di inerti, provenienti da coltivazione di cave, composto da alcune vasche a tenuta, poggianti direttamente sul terreno, mandando al giudice di rinvio di verificare se dalle stesse vi fosse una immissione diretta nel suolo, sottosuolo o rete fognaria ovvero si trattasse di una fase di gestione di rifiuti diversa dalla nozione di scarico previsto dal D. Lgs n. 152 del 1999).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/05/1999 num. 152 art. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)