Sez. 3, Sentenza n. 21045 del 06/04/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229296 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Normativa prevista dal D.Lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Stoccaggio di residui liquidi in vasche non a tenuta stagna - Assimibilità allo scarico indiretto - Esclusione - È scarico illegale - Ragioni.
ACQUE
Anche in seguito alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto, configura un illegale scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso.(Nella fattispecie è stata ritenuta inclusa nella nozione di acqua reflua industriale l'acqua di lavaggio di sabbia e ghiaia estratti da un fiume, fatta defluire in vasche e poi drenata dal terreno ghiaioso al suolo circostante).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)