Sez. 4, Sentenza n. 8228 del 15/06/1972 Ud. (dep. 11/12/1972) Rv. 122617 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO - LAVORI SUI TETTI E SIMILI DI DUBBIA RESISTENZA - MISURE DI PREVENZIONE - ELEMENTO DIFFERENZIALE TRA L'ART 10 E L'ART 70 DPR 7 GENNAIO 1956, N 164 - CONCORSO TRA I DUE OBBLIGHI - RAVVISABILITA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO - LAVORI SUI TETTI E SIMILI DI DUBBIA RESISTENZA - MISURE DI PREVENZIONE - ELEMENTO DIFFERENZIALE TRA L'ART 10 E L'ART 70 DPR 7 GENNAIO 1956, N 164 - CONCORSO TRA I DUE OBBLIGHI - RAVVISABILITA.*
L'elemento che differenzia il secondo comma dell'art 70 DPR 7 gennaio 1956 n 164 riguardante i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili in condizioni di scarsa resistenza di questi ed il primo comma dell'art 10 dello stesso decreto riferentesi ai lavori che espongano a rischi di cadute dall'alto e costituito dalla relativita del dovere di approntare cinture di sicurezza, tavole, orditure di sicurezza e sottopalchi nel primo caso in riferimento al dubbio della scarsa resistenza dei lucernai, tetti, coperture eccetera mentre nel secondo caso l'Obbligo di munire gli operai delle cinture di sicurezza ha valore generale e assoluto. Consegue che, in caso di esecuzione di lavori su tetti e simili di scarsa resistenza e sistemati in modo che i lavoratori siano esposti al rischio di cadute dall'alto, sono obbligatorie le misure di prevenzione stabilite dagli artt 10 e 70 DPR 7 gennaio 1956, n 164.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., Legge 07/01/1956 num. 164 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)