Sez. 4, Sentenza n. 2676 del 24/01/1990 Ud. (dep. 26/02/1990) Rv. 183480 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - TETTO A SPIOVENTE COPERTO DI ETERNIT - MATERIALE DI SCARSA RESISTENZA - RAVVISABILITÀ - RISCHIO DI SCIVOLAMENTO - SUSSISTENZA - CINTURE DI SICUREZZA - OBBLIGO DI USO - SUSSISTENZA - PRESIDI ALTERNATIVI - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - TETTO A SPIOVENTE COPERTO DI ETERNIT - MATERIALE DI SCARSA RESISTENZA - RAVVISABILITÀ - RISCHIO DI SCIVOLAMENTO - SUSSISTENZA - CINTURE DI SICUREZZA - OBBLIGO DI USO - SUSSISTENZA - PRESIDI ALTERNATIVI - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'esecuzione di lavori su un tetto a spiovente, coperto da lastre di eternit, in considerazione della scarsa resistenza ai pesi offerta da tale materiale di copertura e della declività del tetto, deve essere assistita da misure cautelative tali da garantire dal rischio di cadute corso dagli addetti, nel caso si verifichi la rottura di una lastra, ovvero a causa dello scivolamento lungo il declivio. Ne consegue l'Obbligo di adottare le misure di prevenzione stabilite dall'art. 10 del d.P.R. n. 164/1956, cioè: "cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta", assicurata a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, ovvero altre opere sicuramente idonee a scongiurare il rischio di caduta. (Conf mass n 149571; (Conf mass n 122617; (Conf mass n 179578; (Conf mass n 180378, per art. 2087 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)