Sez. 1, Sentenza n. 18957 del 08/08/2013 (Rv. 627488 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - ADESIVO | Impugnazioni civili - Appello incidentale adesivo - Differenza dall'appello "per relationem" - Ammissibilità del primo - Criteri - Specificità dei motivi - Irrilevanza - Tempestività fini dell'art. 334 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - ADESIVO
L'appello incidentale adesivo, che si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale, a differenza dell'appello "per relationem" (il quale, invece, non esplicita le doglianze e fa rinvio a quelle esposte in primo grado), non pone problemi di specificità dei motivi, ma soltanto di tempestività o di tardività, agli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)