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Sez. 2, Sentenza n. 6544 del 07/05/2002 (Rv. 554214 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Art. 334 cod. proc. civ. - Portata - Impugnazione di tipo adesivo - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554214-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

La disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ., secondo la quale la parte contro la quale sia stato proposto gravame e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia decorso il termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. (ma non quello di cui all'art. 371 del codice di rito)o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, trova applicazione anche nella ipotesi di impugnazione di tipo adesivo, la quale persegue l'intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi gli appellanti o ricorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)