Sez. 3, Sentenza n. 10131 del 27/06/1995 Ud. (dep. 04/10/1995) Rv. 203087 - 01
Edilizia - In genere | Violazioni edilizie - Direttore dei lavori - Carattere meramente fittizio della prestazione - Responsabilità penale - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Edilizia - In genere
In tema di violazioni edilizie, la responsabilità penale del direttore dei lavori non può escludersi in relazione alla prospettazione del carattere meramente fittizio della prestazione, finalizzata ad un'ottemperanza soltanto formale di precetti normativi regolamentari, tenuto conto della rilevanza che il rapporto di direzione dei lavori, consapevolmente assunto, acquista sul piano pubblicistico attraverso la comunicazione di esso al Comune. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione nella quale il Pretore rilevava che l'imputato era stato solo designato quale direttore dei lavori, ma in effetti era rimasto del tutto estraneo alla esecuzione degli stessi).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)