Sez. 3, Sentenza n. 460 del 25/11/1997 Ud. (dep. 15/01/1998) Rv. 209252 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Violazione - Direttore dei lavori - Prestazione fittizia - Responsabilità penale - Sussistenza - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di violazioni edilizie, la responsabilità penale del direttore dei lavori non può escludersi in relazione alla prospettazione del carattere meramente fittizio della prestazione, finalizzata ad un'ottemperanza soltanto formale di precetti normativi e regolamentari, tenuto conto della rilevanza che il rapporto di direzione dei lavori, consapevolmente assunto, acquista sul piano pubblicistico attraverso la comunicazione di esso al Comune.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)