Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 26/06/2012 (Rv. 624915 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Interventi eseguiti in clinica provata da medico non dipendente di essa - Responsabilità dell'una per il fatto dell'altro e viceversa - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
La clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall'insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l'operatore non sia un suo dipendente; allo stesso modo, il medico, che opera in una clinica privata, risponde dei danni derivati dal difetto delle apparecchiature di quest'ultima, dovendo personalmente accertarsi della loro efficienza (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del chirurgo che, operando in una clinica privata, aveva causato un danno al paziente a causa del difettoso funzionamento di un bisturi elettrico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)