Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/2007 (Rv. 597576 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Responsabilità per fatto degli ausiliari - Disciplina prevista dall'art. 1228 c.c. - Riferibilità della stessa anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messo a disposizione dalla struttura sanitaria nella quale è stato eseguito l'intervento chirurgico - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di azione risarcitoria conseguente ad intervento di liposuzione agli arti inferiori effettuato presso una clinica privata da un medico da essa non dipendente.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
Il principio generale emergente dall'art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell'adempimento dell'obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, è applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, dovendosi esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull'attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell'intervento e in preparazione di esso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità di un medico chirurgo che aveva effettuato, presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva, un intervento - ritenuto di "routine" - di liposuzione agli arti inferiori ad una paziente rimasta danneggiata in virtù di un'infezione batterica che ne era conseguita, così respingendo il motivo del ricorrente ad avviso del quale non avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione all'attività disimpegnata dal personale della clinica per il fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di esercitare qualsivoglia potere di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e concretamente utilizzata, dalla quale si era propagata l'infezione conseguita in danno della paziente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)