Sez. 1, Sentenza n. 2821 del 09/05/1995 Cc. (dep. 05/06/1995) Rv. 201471 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere | "Per saltum" - Limiti di ammissibilità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere
Il ricorso per Cassazione "per saltum" è proponibile avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive e anche contro quei provvedimenti afferenti allo "status libertatis" non altrimenti impugnabili, ma non nei confronti delle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o l'estinzione delle misure stesse, in ordine alle quali è prevista dall'art. 310, comma primo, cod. proc. pen., la speciale impugnativa dell'appello al Tribunale della libertà e, solo in esito a tale gravame, il ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)