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Sez. 3, Ordinanza n. 2798 del 09/09/1999 Cc. (dep. 24/09/1999) Rv. 214523 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Immediato - Natura eccezionale della previsione - Sussistenza - Operatività dell'art. 311 cod. proc. pen. nei confronti dei provvedimenti applicativi - Sussistenza - Operatività della norma nei casi di estinzione delle misure - Esclusione - Ricorso avverso provvedimento relativo a profili concernenti l'estinzione - Inammissibilità - Esclusione - Conversione in appello - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214523-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

L'art. 311, comma primo, cod. proc. pen. disciplina il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse in sede di riesame e d'appello (art. 309 e 310) e, al comma secondo, introduce, nel caso di violazione di legge, il ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Tale situazione rappresenta nel sistema innanzi delineato un'eccezione all'ordinario regime delle impugnazioni, possibile soltanto per i provvedimenti che applicano la misura cautelare, ma non per quelli attinenti all'estinzione della misura medesima. Questi ultimi sono soggetti prima all'appello e successivamente al ricorso. Tuttavia, ove sia direttamente proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento concernente profili attinenti all'estinzione della misura cautelare, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)