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Sez. L, Sentenza n. 1361 del 04/02/1993 (Rv. 480681 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere | Presupposti - Utilizzazione di materie prime o accessorie o attrezzature in comproprietà del dipendente e dell'imprenditore - Sopravvenienza della legge n. 858 del 1980 - Cessazione del presupposto di detta comproprietà- Carattere innovativo della disciplina ex legge citata - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480681-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, postula, fra l'altro, ai sensi dell'art. 1, 18 dicembre 1973, n. 877, l'utilizzazione di materie prime od accessorie od attrezzature del dipendente e dell'imprenditore, cioè in comproprietà; tale requisito occorre fino alla data di entrata in vigore della 1. 16 dicembre 1980, n. 858, atteso che quest'ultima, malgrado la sua intitolazione nel senso dell'interpretazione autentica della precedente norma, ne riproduce il testo, con l'art. 1, mantenendo la particella "e" per poi modificare lo stesso testo, con l'art. 2, a far tempo dalla propria entrata in vigore, mediante sostituzione della particella "e" con quella "o", sicché manifesta l'inequivoco intento, anche alla luce dei rilievi effettuati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 1982 (in sede di esclusione dell'illegittimità della disposizione), di innovare soltanto per il futuro, lasciando fermo per il passato il suddetto requisito della comproprietà di materiale ed attrezzature.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)