Sez. L, Sentenza n. 9516 del 23/09/1998 (Rv. 519082 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Oggetto della prestazione - Rapporto complementare o sostitutivo rispetto all'attività produttiva interna all'azienda - Subordinazione - Caratterizzazione specifica - Rapporto funzionale tra le lavorazioni - Rilevanza - Direttive dell'imprenditore - Nella sola fase iniziale - Sufficienza - Controllo anche solo sui risultati - Ammissibilità - Lavoro autonomo - Presupposti - Organizzazione distinta (imprenditoriale) e rischio del terzo - Fattispecie relativa a lavorazioni tessili eseguite con materie prime e secondo modelli forniti dall'imprenditore ma con macchinari del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Secondo la disciplina della legge 18 dicembre 1973 n. 877, diretta a superare la distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; peraltro, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno; perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. In questo quadro, è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo allorché sia presente, presso il soggetto cui l'imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione dei mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale, con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi. (Nella specie, era stata dedotta in giudizio un'attività, nel campo tessile, svolta dal lavoratore in propri locali e propri macchinari, ma con impiego di materia prima interamente fornita dal committente ed esecuzione delle lavorazioni sulla base di modelli, riassunti ed articolati in una scheda di lavorazione; la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva qualificato il rapporto nell'ambito del lavoro a domicilio, rilevando che l'eventuale mancanza di continuità delle prestazioni e lo svolgimento di attività per più committenti non vale di per sè ad escludere la forma attenuata di subordinazione configurata dalla legge n. 877/1973 come specie derogatoria rispetto al "genus" delineato dall'art. 2094 cod.civ.).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)