Sez. 1, Sentenza n. 7020 del 28/07/1997 (Rv. 506289 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Opponibilità della cessione ad una pubblica amministrazione - Autentica notarile delle sottoscrizioni di tutti i partecipanti alla cessione - Necessità - Fattispecie in tema di autentica notarile della firma di un solo cedente.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
Al fine dell'opponibilità alla pubblica amministrazione della cessione di credito, l'autentica notarile richiesta dall'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 deve riferirsi alle sottoscrizioni di tutte le parti che hanno posto in essere la cessione (la S.C. ha così confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto inopponibile ad una U.S.L. una cessione di credito notificatale con un atto contenente l'autentica notarile di firma del solo cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)