Sez. 1, Sentenza n. 1286 del 23/02/1984 (Rv. 433426 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NEL CASO DI CESSIONE DI UN CREDITO VANTATO DA UN PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A. - CONDIZIONI - CESSIONE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA CON AUTENTICA NOTARILE - NECESSITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NEL CASO DI CESSIONE DI UN CREDITO VANTATO DA UN PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A. - CONDIZIONI - CESSIONE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA CON AUTENTICA NOTARILE - NECESSITÀ.*
La cessione di un credito vantato da un privato nei confronti della P.a., posta in essere mediante scrittura privata priva dell'autentica notarile, prevista dall'art. 69, comma terzo, del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (sulla contabilità generale dello stato), pur essendo valida nei rapporti fra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.a. Debitrice ceduta, ancorché le sia stata notificata, senza alcuna possibilità di sanare tale difetto di autenticazione con un successivo accertamento giudiziale di autenticità delle firme stesse, o attraverso un riconoscimento da parte della P.a., ancorché formato per iscritto, tenuto conto che l'indicata norma esige inderogabilmente che la cessione medesima sia "ad origine" consacrata in un documento munito del suddetto requisito. (V 3887/75, mass n 378145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1325 com. 4, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)