Sez. 3, Sentenza n. 353 del 17/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203698 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento rifiuti - Ecologia - Acqua di molitura delle olive - Natura di rifiuto speciale - Sottoposizione al regime previsto dalla DPR 10 settembre 1982 n. 915 per tutte le fasi precedenti allo scarico - Sussistenza - Sottoposizione al regime previsto dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 per quanto riguarda la fase dello scarico - Sussistenza - Natura di insediamenti produttivi degli impianti di molitura delle olive - Sussistenza - Natura di insediamento produttivo dei depuratori - Sussistenza.
Sanità pubblica - In genere
Le acque di vegetazione delle olive devono essere considerate rifiuti speciali e tutte le fasi del loro trattamento precedenti allo scarico (raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento) sono sottoposte al regime previsto dalla DPR 10 settembre 1982 n. 915 mentre la fase dello scarico è sottoposta al regime previsto dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 tenendo presente che gli impianti di molitura devono considerarsi impianti produttivi, così come gli impianti di depurazione.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 6 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)