Sez. 3, Sentenza n. 9141 del 04/06/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209367 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi dei frantoi oleari - Disciplina di cui alla Legge n. 319 del 1976 - Applicabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie: scarico non autorizzato di acque di lavaggio delle olive.
ACQUE
Nell'attuale situazione normativa gli scarichi dei frantoi oleari sono regolamentati dalla disciplina generale posta dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modifiche, secondo l'amplissima previsione di cui all'art. 1, lett. a), di tale Legge, mentre da detta disciplina generale resta esclusa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, che trova la sua regolamentazione nella Legge 11 novembre 1996, n. 574, il cui art. 1 specifica, altresì, che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e non devono identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il caso concreto riguardava lo sversamento di acque provenienti dal lavaggio delle olive in un terreno limitrofo al frantoio (la cui natura di insediamento produttivo non è messa in discussione), sicché non si verte in tema di "utilizzazione agronomica" a norma della Legge n.574 del 1996; che tale scarico doveva e deve essere in ogni caso autorizzato ai sensi dell'art.9, penultimo comma, Legge n.319 del 1976 (come modificato dalla Legge n.172 del 1995).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 com. 8 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)