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Sez. 1, Sentenza n. 3144 del 04/10/1975 (Rv. 377247 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - AUTONOMO GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO - CONSEGUENZE - RIESAME DI QUESTIONI NON PROPOSTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - RICONVENZIONALE DELL'ESPROPRIANTE - NECESSITA - DOMANDA DI MAGGIORE INDENNITA - ADOZIONE DI DIVERSI CRITERI DI STIMA - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1975-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377247-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - AUTONOMO GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO - CONSEGUENZE - RIESAME DI QUESTIONI NON PROPOSTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RIDUZIONE DELL'INDENNITA - RICONVENZIONALE DELL'ESPROPRIANTE - NECESSITA - DOMANDA DI MAGGIORE INDENNITA - ADOZIONE DI DIVERSI CRITERI DI STIMA - POTERE DEL GIUDICE.*

In tema di indennita di espropriazione per pubblica utilita, l'opposizione giudiziaria alla stima effettuata in Sede amministrativa non configura un'impugnazione della stima medesima, in ordine alla quale il giudice sia soggetto al principio tantum devolutum quantum appellatum, e non possa, quindi, riesaminare questioni non specificamente proposte, ma da luogo ad un autonomo giudizio per la Determinazione del valore del bene espropriato e della relativa indennita, sia pur nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; da cio consegue che il giudice adito con opposizione dell'espropriato, se non puo, da una parte, in difetto di riconvenzionale dell'espropriante, ridurre lo ammontare dell'indennita fissata in Sede amministrativa, e libero, d'altra parte, al fine dell'accoglimento o meno della domanda dell'opponente di maggiore liquidazione dell'indennita medesima, di seguire criteri diversi da quelli adottati dai periti in Sede amministrativa, ancorche questi criteri non siano stati oggetto di censure da parte dell'opponente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)