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Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006 (Rv. 591030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Mancanza di indicazione espressa od attraverso inequivoche espressioni - Conseguente impossibilità di individuare tramite tali indicazioni la parte resistente nel destinatario della notificazione del ricorso - Individuabilità di tale parte attraverso l'esame della vicenda processuale - Irrilevanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Esistenza dell'indicazione espressa od indiretta - Mancanza della notificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

Quando il ricorso per cassazione non contenga l'indicazione espressa od anche indiretta, attraverso inequivoche espressioni con cui è articolato, della parte contro la quale è proposto, di modo che non sia possibile individuare quest'ultima nel soggetto cui il ricorso sia stato notificato, ancorché la Corte di Cassazione sia in grado, attraverso l'esame della vicenda processuale narrata dal ricorso, di individuare il soggetto - diverso da quello cui il ricorso risulti notificato - che avrebbe dovuto assumere la qualità di parte del giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. Qualora, peraltro, il ricorso contenga l'indicazione espressa od indiretta della parte contro la quale è proposto, ma non sia stato ad essa notificato, il ricorso è inammissibile, in quanto non è possibile ordinare il rinnovo della notificazione, che suppone una notificazione eseguita in modo invalido e non una notificazione mancante. (Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione di diniego a provvedere su un reclamo contro rifiuto del notaio, delegato alla vendita immobiliare, di ricevere un'istanza, in quanto non contenente indicazione espressa od indiretta del creditore procedente come parte destinataria della sua proposizione e, gradatamente, in quanto notificato al giudice dell'esecuzione ed al notaio, senza indicazione espressa od implicita degli stessi come destinatari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)