Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 18/07/2003 (Rv. 565238 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE | Prescrizione dell'azione cartolare di regresso del portatore - Esercizio da parte sua dell'azione causale contro il proprio diretto girante - Pregiudizio dell'azione di regresso di tale girante verso il traente e gli altri precedenti giranti - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE
Il comportamento del portatore, il quale abbia negligentemente lasciato prescrivere l'azione cartolare e utilizzi il titolo come promessa di pagamento, ex art. 1988 cod. civ., esercitando l'azione causale contro il proprio diretto girante, non pregiudica l'azione di quest'ultimo verso il traente o l'ulteriore girante per il solo fatto che per detto portatore l'assegno abbia perduto efficacia quale titolo di credito, in quanto l'art. 75, secondo comma, c.d. legge assegni stabilisce l'autonomia del termine di prescrizione per ciascun girante, termine che decorre diversamente per ciascun obbligato, onde la prescrizione a carico del girante convenuto per il pagamento con l'azione causale si verifica solo se egli lascia, a sua volta, trascorrere il termine semestrale che decorre dalla data del pagamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)