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Sez. L, Sentenza n. 23527 del 16/10/2013 (Rv. 629175 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Rendita da malattia professionale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Accertamento con efficacia di giudicato nel soggetto obbligato - Successivo mutamento soggettivo del soggetto per effetto di interventi normativi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629175-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di obbligazioni di durata, quale è quella relativa alla rendita da malattia professionale, il giudicato formatosi nei confronti di un determinato soggetto non esplica alcun effetto in ordine alle prestazioni che devono essere ancora erogate qualora il soggetto tenuto all'adempimento muti in forza di intervenute modifiche legislative. Ne consegue che, dopo il trasferimento all'INAIL delle prestazioni di assicurazione obbligatoria in favore del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato, con decorrenza 1 gennaio 1996 - come disposto dall'art. 2, comma 13, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - é tenuto all'erogazione della rendita da malattia professionale in favore del suddetto personale solo l'INAIL, e non invece le Ferrovie dello Stato, sebbene il giudicato relativo alla sussistenza della malattia professionale si sia formato nei confronti di quest'ultima società.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)