Sez. L, Sentenza n. 12154 del 19/08/2003 (Rv. 565992 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Assicurazione obbligatoria - Passaggio dei relativi rapporti all'IPSEMA dal 1 gennaio 1996 - Estensione - Obbligo dell'ente di corrispondere le prestazioni anche per infortuni e malattie pregressi - Sussistenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
Il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti, (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa, aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti - legge decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha salvato gli effetti di tutti i DD.LL. della catena)- non riguarda quelle fattispecie nelle quali entro il 31 dicembre 1995 non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo. Pertanto, per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata affermata la legittimazione passiva dell'Ipsema in una controversia instaurata nell'ottobre 1994 per ottenere l'adeguamento della rendita in relazione al maggior grado di invalidità conseguente alla malattia)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 15 CORTE COST., Decreto Legge 04/12/1995 num. 515 art. 4, Decreto Legge 03/06/1996 num. 300 art. 2, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)