Sez. 2, Sentenza n. 3256 del 11/05/1983 (Rv. 428152 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - FATTISPECIE - TITOLARE DI SERVITÙ DI PASSO CHE LIMITI L'USO ED IL GODIMENTO DEL FONDO SERVENTE OLTRE IL NECESSARIO - TURBATIVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL FONDO SERVENTE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - FATTISPECIE - TITOLARE DI SERVITÙ DI PASSO CHE LIMITI L'USO ED IL GODIMENTO DEL FONDO SERVENTE OLTRE IL NECESSARIO - TURBATIVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL FONDO SERVENTE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Poiché il proprietario ha pieno diritto di usare e godere del fondo proprio, secondo la normale destinazione di esso, qualunque intervento del vicino, titolare di una servitù di passo su parte di tale proprietà, diretto a limitare tale uso e godimento, oltre il necessario e per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del diritto di proprietà sul fondo e legittima il proprietario a chiedere l'eliminazione della turbativa stessa, senza essere tenuto a provare il possesso della detta parte del fondo. (nella specie, il titolare della servitù di passo aveva installato un cancello fisso per chiudere l'accesso al detto passo, che non era utilizzato dal proprietario del fondo servente. La suprema Corte ha reputato che quest'ultimo, rimanendo proprietario della parte del fondo assoggettata a servitù di passo, non era tenuto a provare, per opporsi all'installazione del cancello (che gli avrebbe precluso l'uso di quella parte di terreno di sua proprietà), anche la effettiva utilizzazione del tratto medesimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)