Sez. 2, Sentenza n. 1032 del 25/02/1989 (Rv. 461992 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - TITOLARE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO - LIMITAZIONE DELL'USO E DEL GODIMENTO DI PARTE DEL FONDO SERVENTE - TURBATIVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - PROVA DEL POSSESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - TITOLARE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO - LIMITAZIONE DELL'USO E DEL GODIMENTO DI PARTE DEL FONDO SERVENTE - TURBATIVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - PROVA DEL POSSESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché il proprietario e possessore ha pieno diritto di usare e godere del fondo proprio, secondo la normale destinazione di esso, qualunque intervento del vicino, titolare di una servitù di passo su parte di tale proprietà, diretto a limitare tale uso e godimento, oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del diritto del proprietario e possessore sul fondo e legittima lo stesso a chiedere l'eliminazione della turbativa stessa, senza essere tenuto a provare il possesso della detta parte del fondo. (Conf 3256/83, mass n 428152).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)