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Sez. 6, Sentenza n. 476 del 11/02/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210081 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - INTESTAZIONE | Ordinanza del Tribunale - Intestazione - Mancata indicazione dei giudici e della data - Rituale sottoscrizione e deposito - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210081-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - INTESTAZIONE

L'omessa indicazione, nell'intestazione di un'ordinanza del Tribunale, della data o dei nomi dei giudici che poi ritualmente lo sottoscrissero e lo depositarono non comporta la nullità del provvedimento: basti al proposito rilevare che questa sanzione non è prevista dall'art.546 cod. proc. pen per una siffatta situazione nemmeno con riguardo alle sentenze che pure, a differenza delle ordinanze, sono atti a forma disciplinata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)