Sez. 6, Sentenza n. 476 del 11/02/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210081 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - INTESTAZIONE | Ordinanza del Tribunale - Intestazione - Mancata indicazione dei giudici e della data - Rituale sottoscrizione e deposito - Nullità - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - INTESTAZIONE
L'omessa indicazione, nell'intestazione di un'ordinanza del Tribunale, della data o dei nomi dei giudici che poi ritualmente lo sottoscrissero e lo depositarono non comporta la nullità del provvedimento: basti al proposito rilevare che questa sanzione non è prevista dall'art.546 cod. proc. pen per una siffatta situazione nemmeno con riguardo alle sentenze che pure, a differenza delle ordinanze, sono atti a forma disciplinata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)